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STATUTE – CODE OF ETHICS

Statuto della LIUC Università Cattaneo

(approvato il 12 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 109 del 11 maggio 2012)

 


Titolo primo: Principi generali

Articolo 1

Carattere e finalità

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC (già Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), di seguito denominata Università, appartiene alla categoria degli enti previsti dall’articolo 1 n. 2 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica. Essa è autonoma ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull’ordinamento universitario e al presente Statuto. L’Università non ha scopi di lucro. L’Università i cui scopi istituzionali sono prioritariamente la didattica e la ricerca scientifica si propone di sviluppare e diffondere cultura d’impresa basata sui principi della scienza economica classica e pronta a recepire tutte le sollecitazioni provenienti dalla sua costante evoluzione. Ha per scopo quindi di formare persone capaci di affrontare i problemi dell’impresa nei ruoli gestionali, dirigenziali e professionali e di mantenere costanti contatti con le realtà economiche e sociali al fine di contribuire allo sviluppo della società anche attraverso la diffusione dei risultati della ricerca. Per raggiungere tali obiettivi, l’Università si definisce come una comunità aperta a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall’impostazione delineata.

Articolo 2

“Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”

L’istituzione dell’Università Carlo Cattaneo è promossa dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”, che conferisce ad essa un fondo di dotazione di Lire 3.000.000.000 (tre miliardi) che ne assicura il funzionamento ordinario. Al mantenimento dell’Università sono altresì destinati tasse e contributi universitari versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che, a qualunque titolo, saranno ad esso devoluti da Enti pubblici o privati.

Articolo 3

Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell’Università e sono altresì tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, del Codice etico e dei regolamenti dell’Università nonché ad assumere, all’interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell’istituzione. Il Codice etico, che comprende i principi di comportamento e regolamenta le procedure disciplinari, è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Presidente. Il Codice etico prevede anche le sanzioni da irrogare per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e delle norme del Codice stesso.

 


Titolo secondo: Autonomia statutaria e regolamentare

Articolo 4

Statuto

Il presente Statuto, che regola l’autonomia dell’Università, è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dalla Legge 168/1989. Le eventuali modifiche successive sono deliberate con la medesima procedura. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Regolamento generale d’Ateneo

Il Regolamento generale d’Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo articolo 6, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all’assetto funzionale dell’Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico per la parte

riguardante il funzionamento degli organi didattici e di ricerca. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico si applicano le maggioranze previste dalla Legge 168/1989. Esso viene inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 6

Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dalla Legge 168/1989. Esso viene inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 7

Regolamento didattico di Ateneo

Il Regolamento didattico d’Ateneo disciplina l’ordinamento degli studi in base al quale l’Università rilascia titoli aventi valore legale. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico si applicano le maggioranze previste dalla Legge 168/1989. Esso viene inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il controllo di legittimità e di merito, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 8

Regolamento per il tutorato

Il Regolamento istitutivo del tutorato è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

Articolo 9

Entrata in vigore e modifiche dei Regolamenti

I Regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione all’albo dell’Università, con esclusione delle norme riguardanti l’attività didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall’anno accademico successivo a quello in corso. Ai suddetti regolamenti verrà data pubblicità nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell’Università e nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia.

 


Titolo terzo: Organi dell’Università Carlo Cattaneo

Articolo 10

Organi

Sono organi dell’Università:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente e il Vice Presidente e Amministratore Delegato;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Rettore;
e) il Dipartimento;
f) il Consiglio Accademico;
g) il Direttore Generale;
h) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

 


Titolo quarto: Funzionamento degli organi

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Presidente della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”;
b) dodici consiglieri nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”;
c) il Rettore;
d) i rappresentanti dei Direttori delle Scuole in numero di 3 e 1 docente nominato dal Consiglio Accademico;
e) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento;
f) un rappresentante del Ministero dell’Università;
g) l’Assessore alla formazione della Regione Lombardia o suo delegato;
h) il Presidente della Provincia di Varese o suo delegato;
i) il Sindaco di Castellanza o suo delegato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a tredici. I rappresentanti nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione ne entrano a far parte dal momento del ricevimento, da parte del Consiglio stesso, dell’atto di nomina. Tali componenti rimangono in carica per il tempo per il quale rimangono in carica gli altri componenti del Consiglio. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti in materie universitarie o altri esperti qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 12: Durata in carica

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (compreso il Presidente) rimangono in carica fino all’approvazione del terzo bilancio consuntivo e comunque non oltre il trenta aprile del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il Presidente della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” e il Rettore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato. I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 13: Validità delle delibere e convocazione del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno e viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, email certificata o fax, spedita ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, email certificata o fax, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno.

Articolo 14: Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l’indirizzo generale di sviluppo dell’Università in funzione della realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’articolo 1 del presente Statuto, cura la gestione economica dell’Università e ne assicura lo svolgimento delle attività e può pertanto dare indicazioni agli organi didattici e di ricerca dell’Università sulle finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare l’adozione di categorie determinate di atti a uno o più Consiglieri.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina il Rettore;
b) può nominare, sentito il parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal componente del Consiglio Accademico più anziano di età;
c) nomina, su proposta del Rettore, i Direttori delle Scuole e dei Centri di ricerca, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, della struttura di formazione di LIUC Ricerca e Formazione e dei Coordinatori dei Gruppi di ricerca;
d) delibera sui piani di sviluppo dell’Università e ne segue le fasi di attuazione; può inoltre istituire eventuali sedi distaccate anche fuori dal territorio sede dell’Ateneo;
e) approva lo Statuto e le successive modifiche;
f) delibera i regolamenti dell’Università previsti dal presente Statuto e ogni altro regolamento si rendesse necessario;
g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’Università;
h) delibera, su proposta del Consiglio del Dipartimento in ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori e sulla nomina dei professori e dei ricercatori;
i) delibera, su proposta del Consiglio Accademico, l’istituzione e l’attivazione e disattivazione dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale e degli altri corsi di cui al successivo art. 45, nonchè gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
j) delibera, su proposta del Consiglio Accademico, l’istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
k) delibera, sentito il Consiglio Accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell’Università, dell’attività di ricerca scientifica;
l) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, sull’ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero;
m) nomina i membri del Nucleo di valutazione d’Ateneo;
n) provvede all’irrogazione delle sanzioni per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico per le quali sia prevista una sanzione superiore alla censura previo parere vincolante del Collegio di disciplina.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni Corso di Laurea e di Laurea magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell’anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione. Ove il Consiglio di Amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Articolo 15

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i componenti nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” o il Presidente della stessa. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Università ed esercita le competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del Rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i necessari provvedimenti di cui al successivo articolo 16 relativamente alle lettere b), d) e f).

Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al Comitato Esecutivo alla prima successiva riunione utile.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo” un Vice Presidente e Amministratore Delegato e provvede al conferimento dei necessari poteri. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni caso di suo impedimento.

Articolo 16

Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Rettore e da tre componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso e scelti fra i rappresentanti della “Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo”.

Il Comitato Esecutivo:
a) nomina il Direttore Generale e, ove lo ritenga opportuno, su proposta di quest’ultimo, nomina il Direttore Amministrativo;
b) nomina i professori a contratto e approva le convenzioni di cui al successivo articolo 35, su proposta del Consiglio Accademico;
c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
d) assume, nell’ambito delle linee approvate dal Consiglio di Amministrazione i necessari provvedimenti di gestione dell’Università;
e) delibera, anche su proposta del Consiglio Accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
f) delibera, sentito o su proposta del Consiglio Accademico, convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera inoltre la partecipazione a consorzi e a società o altre forme associative di diritto privato per l’ideazione, la promozione e la realizzazione e/o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
g) delibera sulla costituzione in giudizio dell’Università, nel caso di liti attive o passive;
h) delibera l’accettazione di lasciti e donazioni da parte di Enti pubblici e privati.

Al Comitato Esecutivo competono inoltre l’esame e la risoluzione delle questioni ad esso di volta in volta delegate dal Consiglio di Amministrazione nonché la trattazione delle questioni urgenti e l’adozione dei relativi provvedimenti. In quest’ultimo caso le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Ove il Comitato Esecutivo debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il Comitato Esecutivo potrà deliberare anche in assenza degli stessi. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, email certificata o fax, spedita ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, email certificata o fax, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo esperti in materie universitarie o altri esperti qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 17: Rettore

Il Rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Rettore dura in carica due anni accademici e può essere riconfermato. Il Rettore ha la direzione didattica e scientifica dell’Università ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il Rettore:
a) rappresenta l’Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;
b) convoca e presiede il Consiglio del Dipartimento e il Consiglio Accademico;
c) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’attività didattica e scientifica dell’Università;
e) cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento didattico universitario;
f) provvede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni di legge, di regolamenti universitari e del Codice Etico che non danno luogo a provvedimenti superiori alla censura nei confronti del personale docente, ivi compresi gli assegnisti di ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli studenti previste dal regolamento relativo al funzionamento del Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del Codice etico. Per fatti che danno luogo a provvedimenti superiori alla censura avvia il procedimento disciplinare trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Collegio;
g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza;
h) nell’ambito delle sue competenze, può impartire direttive organizzative generali per assicurare l’efficienza delle strutture didattiche e scientifiche dell’Università;
i) nella sua qualità di presidente del Consiglio Accademico da attuazione alla pianificazione delle attività didattiche ed all’organizzazione di quelle scientifiche.

Al Rettore viene riconosciuta un’indennità di funzione.

Articolo 18

Il Dipartimento

Il Dipartimento in Gestione integrata d’impresa (in seguito il Dipartimento) ha competenza in materia di programmazione della didattica e della ricerca ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell’Università. Il Consiglio del Dipartimento fornisce al Consiglio di Amministrazione le proposte in ordine alla emanazione di bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori dell’Università ed alla nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori. Le riunioni del Consiglio del Dipartimento sono convocate dal Rettore almeno due volte l’anno con le modalità indicate nel Regolamento generale d’Ateneo.

Articolo 19

Il Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è costituito dal Rettore, che lo presiede, dai rappresentanti dei Direttori delle Scuole in numero di 3, dai rappresentanti dei Coordinatori dei Gruppi di ricerca in numero di 3 e da 1 rappresentante degli studenti. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipa anche il Direttore Generale con voto consultivo. Al Consiglio Accademico spettano tutte le attribuzioni che sono demandate dal vigente ordinamento universitario al Senato accademico, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

In particolare:
a) assicura il coordinamento tra le Scuole Universitarie e i Gruppi di ricerca;
b) propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, l’attivazione e la disattivazione dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale e degli altri corsi di cui al successivo art. 45, nonchè gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
c) fornisce al Comitato Esecutivo le proposte in ordine al reclutamento dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua straniera, entro i termini temporali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
d) formula pareri e proposte al Comitato Esecutivo in ordine alla convenzioni con altre università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte relativa alla didattica e alla ricerca;
e) fornisce al Consiglio di Amministrazione il parere in ordine al numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell’anno accademico successivo;
f) propone al Consiglio di amministrazione l’istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
g) può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine al finanziamento, con fondi dell’Università, dell’attività di ricerca scientifica;
h) può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento.

Il Consiglio Accademico si riunisce almeno otto volte all’anno e viene convocato dal Rettore. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, email certificata o fax, spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, email certificata o fax, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Rettore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti in materie universitarie o altri esperti ove lo ritenga opportuno.

Articolo 20

Direttore Generale

L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Comitato Esecutivo; all’atto del conferimento dell’incarico il Comitato Esecutivo può determinare anche la durata dello stesso. Al Direttore Generale vengono affidate, nell’ambito delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di Amministrazione e alle dirette dipendenze del Presidente e del Vice Presidente, i compiti di gestione coordinata di tutte le attività dell’Università, ovviamente esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant’altro statutariamente riservato al Rettore.

Competono in particolare al Direttore Generale:
a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici nonché l’adozione degli atti di gestione del personale non docente, che da lui dipende gerarchicamente;
b) la predisposizione, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal Regolamento dell’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Esecutivo;
c) la verifica dell’operato dei responsabili delle attività dell’Università, nei limiti di quanto previsto dal secondo comma;
d) l’effettuazione di spese entro i limiti d’importo fissati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente Statuto;
f) la responsabilità, nei limiti delle sue competenze, dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari;
g) l’esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al Direttore Amministrativo.

Il Direttore Generale ha altresì la facoltà di delegare funzioni specifiche a personale dell’Università con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al Direttore Amministrativo, se nominato, che costituisce il suo principale collaboratore.

Articolo 21

Il Nucleo di valutazione di Ateneo

Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, nonché tutti i compiti ad esso assegnati dalla legislazione universitaria. La sua composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che procede anche alla nomina dei componenti in maggioranza esterni all’Università. L’Università provvede ai servizi di supporto all’attività del Nucleo stesso. Gli organi universitari possono richiedere al Nucleo di valutazione particolari rilevazioni o studi finalizzati al miglioramento dell’attività universitaria.

 


Titolo quinto: Strutture didattiche e di ricerca

Articolo 22

Le Scuole universitarie

Nell’ambito del Dipartimento sono costituite strutture didattiche denominate Scuole universitarie il cui numero e denominazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. Il Consiglio di ogni Scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori dell’Università e da tutti i titolari di insegnamento dei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola. Il Consiglio della Scuola è competente esclusivamente per gli argomenti collegati alla didattica dei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola.

In particolare il Consiglio della Scuola:
a) delibera, nell’osservanza della legge e del presente Statuto, il Regolamento di funzionamento del Consiglio e dei corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
b) programma e organizza l’attività didattica in modo vincolante per i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa anche con l’utilizzo dei dati raccolti dal Nucleo di valutazione d’Ateneo; monitora l’avanzamento della carriera degli studenti al fine di attivare le necessarie azioni di miglioramento;
c) formula al Consiglio Accademico proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati ivi comprese eventuali proposte relative all’opportunità di emanazione di bandi per il reclutamento di professori o ricercatori;
d) fornisce al Consiglio Accademico una relazione annuale sull’andamento della didattica dei corsi di sua competenza;
e) riconosce con validità annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori ufficiali dei singoli insegnamenti;
f) concorre all’organizzazione e al funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Direttore mediante lettera raccomandata, fax o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato di norma una volta al mese. Per la validità delle riunioni del Consiglio della Scuola è richiesta la presenza della maggioranza dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università. Le deliberazioni del Consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Ai fini di determinare la maggioranza dei voti, i voti espressi dai membri presenti non di ruolo dell’Università non possono eccedere quelli dei membri presenti di ruolo dell’Università; pertanto il peso dei voti dei membri non di ruolo sarà pesato opportunamente. In caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore. Il Direttore della Scuola viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti alla Scuola. Rimane in carica un anno e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Direttore sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo. Il Direttore rappresenta la Scuola nei rapporti con gli organi dell’Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto.

In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l’ordinato svolgimento dell’attività didattica e ne riferisce al Consiglio Accademico.

Al Direttore viene riconosciuta un’indennità di funzione. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal Direttore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianità di ruolo. Al fine di coordinare le attività didattiche i Direttori delle Scuole possono prevedere modalità di consultazione tra le Scuole o tra componenti delle stesse aventi interessi comuni con particolare riguardo alle tematiche relative agli insegnamenti usufruibili da studenti di corsi appartenenti a Scuole diverse.

Articolo 23

Gruppi di ricerca

Nell’ambito del Dipartimento sono costituiti Gruppi di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore determina il numero dei Gruppi di ricerca e i settori o le aree facenti capo ai singoli Gruppi. Per la costituzione di un Gruppo di ricerca sono necessari almeno 15 professori e ricercatori I Gruppi di ricerca sono costituiti per settori scientifici o per aree tematiche anche interdisciplinari. Essi hanno competenza esclusivamente in materia di ricerca. Il Consiglio di ogni Gruppo è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell’Università. Sono membri del Consiglio anche i Direttori dei Centri di ricerca istituiti dall’Università e che operano su tematiche attinenti le competenze del Gruppo. I Direttori dei Centri vengono inseriti nei Consigli di Gruppo in forza di delibera del Consiglio Accademico emanata tenendo conto delle rispettive tematiche di ricerca. Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio anche soggetti non di ruolo che collaborano alla ricerca nell’ambito dei Centri di ricerca su loro domanda e previa positiva valutazione della loro produzione scientifica. Il Consiglio programma, organizza e valuta l’attività di ricerca anche con l’utilizzo dei dati raccolti dal Nucleo di valutazione d’Ateneo e fornisce al Consiglio Accademico una relazione annuale sull’andamento della ricerca negli ambiti di sua competenza. Esso può formulare al Consiglio di Dipartimento eventuali proposte relative all’opportunità di emanazione di bandi per il reclutamento di professori o ricercatori. Esso propone l’istituzione, l’attivazione e la disattivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università e ne concorre all’organizzazione e al funzionamento. La convocazione del Consiglio è disposta dal Coordinatore mediante lettera raccomandata, fax o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o email, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l’ordine del giorno. Il Consiglio viene convocato di norma una volta al trimestre. Per la validità delle riunioni del Consiglio del Gruppo è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi membri. Nel caso di seconda convocazione, che può essere anche convocata nello stesso giorno della prima è sufficiente la presenza della maggioranza dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università. Le deliberazioni del Consiglio del Gruppo sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Coordinatore. Il Coordinatore dei Gruppi di ricerca è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti al Gruppo. Rimane in carica un anno accademico e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Coordinatore sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo. Il Coordinatore rappresenta il Gruppo nei rapporti con gli organi dell’Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto.

In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l’ordinato svolgimento dell’attività di ricerca e ne riferisce al Consiglio Accademico.

Al Coordinatore viene riconosciuta un’indennità di funzione. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal Coordinatore o, in mancanza, dal professore associato con minore anzianità di ruolo. Al fine di coordinare le attività di ricerca i Coordinatori dei Gruppi possono prevedere riunioni comuni dei Consigli di Gruppo o attivare altre modalità di consultazione tra i Gruppi o tra componenti degli stessi aventi interessi comuni.

Articolo 24

LIUC Ricerca e Formazione

Presso l’Università è istituita una divisione denominata LIUC Ricerca e Formazione che coordina l’attività di Centri di ricerca e di una struttura di formazione non istituzionale.

Presso l’Università possono istituirsi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, Centri di ricerca su specifiche tematiche. Contestualmente all’istituzione, il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento specifico del Centro, che ne stabilisce le finalità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento. I Centri di ricerca e la struttura di formazione possono svolgere attività commissionate da Enti pubblici o privati, verso il pagamento di un corrispettivo. I Centri di ricerca e la struttura di formazione non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale. I contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle attività dei Centri, devono essere stipulati dall’Università. Il Consiglio di Amministrazione può regolare il funzionamento della divisione sulla base di apposito regolamento che preveda le modalità di coordinamento delle attività, le condizioni necessarie per la istituzione dei Centri di ricerca, le condizioni di disattivazione dei Centri stessi e quant’altro necessario per regolare il funzionamento della divisione. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di ricerca e della struttura di formazione è curata dall’Università secondo le modalità previste dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 25

Centri interuniversitari

L’Università può partecipare alla costituzione di Centri interuniversitari per il perseguimento di finalità comuni sulla base di atti convenzionali da approvarsi dal Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico per quanto di sua competenza.

Articolo 26

Dottorati di ricerca

I corsi di Dottorato di Ricerca, istituiti in ottemperanza della normativa in vigore, sono coordinati dai rispettivi Collegi dei docenti, i compiti e la composizione dei quali sono disciplinati dal Regolamento generale d’Ateneo o da apposito regolamento.

Articolo 27

Scuole di specializzazione

Le Scuole di specializzazione sono costituite per consentire il raggiungimento di un più elevato grado di preparazione successivamente al conseguimento della Laurea, anche per legittimare, nei rami di esercizio professionale, l’assunzione della qualifica di specialista. Le Scuole di specializzazione sono, secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, istituite dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico. La programmazione delle attività didattiche viene proposta dal Consiglio Accademico e approvata, unitamente alla programmazione organizzativa e contabile, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Corsi di perfezionamento e Master Universitari

Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-laurea e post-diploma. Possono essere altresì istituiti corsi di alta specializzazione e Master universitari, di durata variabile tesi alla formazione scientifica anche su tematiche monografiche di rilevante attualità. La competenza in materia di gestione didattica dei Master universitari è attribuita ad una struttura denominata Scuola di Master il cui funzionamento è regolato da apposito regolamento. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta della Scuola di Master. Con la delibera istitutiva è altresì stabilito l’ordinamento del corso o del master nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo. Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera può stabilire, su proposta del Rettore, di affidare le funzioni attribuite alla Scuola di Master alla divisione LIUC Ricerca e Formazione integrandone le competenze nel relativo regolamento di funzionamento.

Articolo 29

Altre attività formative

L’Università istituisce e promuove, anche attraverso la struttura di formazione di cui all’art. 24, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni.

In particolare l’Università:
a) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni;
b) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine;
c) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni e enti esterni;
d) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;
e) promuove e partecipa ad iniziative di formazione permanente; a tale scopo l’Università cura anche l’approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione. L’Università promuove inoltre, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato, nonché cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio.

 


Titolo sesto: Personale docente e ricercatori

Articolo 30

Professori di prima e di seconda fascia

Il ruolo dei professori dell’Università si articola in due fasce:
a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);
b) professori di seconda fascia (associati).

La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell’Università è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 lettera h del presente Statuto. Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l’Università può attivare, sulla base di quanto previsto dall’apposito regolamento, tutte le procedure previste dalla normativa vigente. L’Università sentito il Consiglio del Dipartimento, può procedere all’istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell’art. 14, lett. j del presente statuto. Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio. Ai professori di ruolo in servizio presso l’Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell’articolo 4 della Legge 29 luglio 1991 n. 243.

Articolo 31

Ricercatori universitari

I ricercatori, anche a tempo determinato, collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche. La copertura dei posti di ricercatore, sia di ruolo sia a tempo determinato, dell’Università è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 14, lettera h del presente Statuto. La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia con le procedure previste dall’apposito regolamento. Ai ricercatori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le condizioni contrattuali determinate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l’Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in applicazione dell’articolo 4 della Legge 29 luglio 1991 n. 243.

Articolo 32

Professori a contratto

Per l’insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l’anno accademico successivo. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. Da tali contratti deve risultare: a) l’espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l’autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell’orario di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell’attività didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l’intera prestazione pattuita; f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Articolo 33

Contratti a tempo determinato

Per favorire la formazione e il perfezionamento dei propri docenti l’Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Al fine di sviluppare le attività di ricerca l’Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.

Articolo 34

Borse di ricerca e borse di addestramento didattico

L’Università, su proposta del Consiglio Accademico e nel rispetto delle normative di legge, può istituire assegni di ricerca. Il Regolamento generale d’Ateneo definisce inoltre la normativa riguardante l’eventuale istituzione di borse di ricerca o addestramento didattico destinate ai laureati, da conferire, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore, su fondi del bilancio universitario appositamente stanziati con delibera del Comitato Esecutivo.

Articolo 35

Collaboratori linguistici ed informatici

Per esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, provvede mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate le quali si impegnano a mettere a disposizione dell’Università esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza. Per esigenze di apprendimento dell’informatica di base, il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, può provvedere mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate le quali si impegnano a mettere a disposizione dell’Università esperti in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza.

 


Titolo settimo: Struttura gestionale

Articolo 36

Articolazione della struttura e dei servizi

In relazione alle necessità di gestione dell’Università e alle attività non didattiche dalla stessa poste in essere, l’organizzazione gestionale è articolata in servizi opportunamente strutturati che, ai fini di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’Università, operano in modo coordinato tra loro.

Articolo 37

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo, se nominato, ha compiti sostitutivi in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica da parte del Direttore Generale; egli svolge inoltre i compiti di segretario verbalizzante degli organi collegiali. Al Direttore Amministrativo possono essere delegate funzioni ai sensi dell’articolo 20 ultimo comma.

Articolo 38

Personale non docente

L’Università, per l’espletamento dei servizi, dispone di personale non docente. Il rapporto di lavoro del personale non docente, per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione, è disciplinato dal Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Agli oneri previdenziali e assistenziali a favore del personale non docente si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per quanto concerne le violazioni di legge, di contratto o del Codice etico i provvedimenti disciplinari sono assunti dal Direttore Generale o, per quanto riguarda i Dirigenti, dal Comitato Esecutivo.

 


Titolo ottavo: Altre attività

Articolo 39

Rapporti con le scuole medie superiori

L’Università, anche attraverso l’opera dei suoi docenti, promuove attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori; in particolare, in collaborazione coi provveditorati agli studi, organizza cicli di conferenze allo scopo di presentare gli ordinamenti dei corsi di studio attivati e di informare sulle prevedibili offerte di impiego nei settori corrispondenti ai diversi titoli rilasciati.

Articolo 40

Rapporti con il mondo del lavoro

L’Università promuove e favorisce, a beneficio degli studenti, “stage” in aziende e scambi con università straniere. L’Università provvede inoltre ad attivare servizi intesi a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che abbiano terminato il loro corso di studi; a tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza dell’evoluzione delle figure professionali e delle esigenze della società e organizza attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra Università e mondo del lavoro. L’Università provvede, infine, anche favorendo l’attività della Associazione dei Laureati e Diplomati, a sviluppare la collaborazione e i rapporti tra i medesimi e l’Università stessa.

Articolo 41

Attività culturali, sportive e ricreative

L’Università, ai sensi della normativa in vigore, promuove e favorisce attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il proprio personale anche mediante l’apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel presente Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo. L’Università può aderire o convenzionarsi con enti ed associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l’organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

Articolo 42

Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo

L’Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario; sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative. Le norme relative alle collaborazioni degli studenti alle attività dell’Ateneo sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 43

Associazioni studentesche

L’Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria. Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di incontro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche aventi i requisiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 44

Diritto allo studio

L’Università, nell’ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L’Università può svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche

mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università. La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sarà effettuata sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

 


Titolo nono: Ordinamento didattico e degli studenti

Articolo 45

Titoli di studio ed attestati

L’Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dalla legislazione universitaria in vigore e pertanto: – diploma di Laurea; – diploma di Laurea specialistica e magistrale; – diplomi di Master universitario; – diploma di Specializzazione; – Dottorato di ricerca; – altri titoli previsti dalla normativa in vigore. I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto è disposto dalle leggi vigenti. L’Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Articolo 46

Corsi di diploma e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma sono dichiarati strettamente affini ai corsi di Laurea delle stesse Scuole. Le norme riguardanti il riconoscimento degli insegnamenti sono stabilite nel Regolamento didattico d’Ateneo.

Articolo 47

Esami

Le normative riguardanti le prove di Laurea, di Laurea specialistica e magistrale, di Master universitario, di specializzazione e di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal Regolamento didattico d’Ateneo.

Articolo 48

Tasse, contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d’iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese. L’importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi prima dell’inizio dell’anno accademico.

 


Titolo decimo: Norme comuni, finali e transitorie

Articolo 48 Bis

Calendario Accademico

L’anno accademico ha inizio il primo di novembre, fatte salve particolari esigenze didattiche. La data d’avvio dei corsi ed il calendario didattico sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

Articolo 49

Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell’Università sono indette, di norma in un’unica tornata, dal Rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di 45 giorni. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Articolo 50

Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo Statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Articolo 51

Disposizioni applicabili in via transitoria

Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è ad essi demandata, le norme vigenti sempreché compatibili con il presente Statuto. In questo ambito i riferimenti alle Facoltà ed agli Istituti vengono intesi come riferentisi rispettivamente alle Scuole ed ai Gruppi di ricerca, mentre i riferimenti ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Istituto vengono intesi come riferentisi rispettivamente ai Direttori delle Scuola ed ai Coordinatori dei Gruppi di ricerca. I riferimenti al Senato accademico devono intendersi come riferentisi al Consiglio Accademico. Le modifiche alla composizione del Consiglio di Amministrazione si applicano all’atto del primo rinnovo successivo all’entrata in vigore delle modifiche stesse.

Articolo 52

Devoluzione del patrimonio

Quando l’Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l’attività o essere privata della personalità giuridica o dell’autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all’Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro Ente dalla stessa indicato.

Articolo 53

Norma abrogativa

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti dallo stesso previsti.

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