Chi siamo

Codice etico


Chi siamo
Codice etico

Codice etico e disciplinare della comunità universitaria

Principi fondamentali

Articolo 1

Natura del Codice etico

Il presente Codice, redatto in osservanza degli articoli 2, n. 1, lettera e); n. 2, lettera m), e n. 4; e art. 18, n. 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, enuncia una serie di principi e regole che debbono essere osservati da quanti operano nell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, per concorrere ad assolverne i compiti nel rispetto dei profili suscettibili di valutazioni di ordine etico. Le indicazioni da esso fornite si aggiungono a quelle giuridicamente vigenti, perché risultanti da testi legislativi, statutari o regolamentari, che sono comunque applicabili anche se qui non richiamate.

Articolo 2

Valori fondamentali della comunità universitaria

I valori fondamentali della comunità universitaria, richiamati dall’art. 2, n. 4, della legge n. 240 del 2010, si identificano innanzi tutto in quelli di carattere generale stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale in base ad essa, nelle leggi contenenti le norme generali sull’istruzione stabilite con legge statale, nello Statuto dell’Università e negli altri documenti direttamente o indirettamente da questi richiamati.

  1. Resta fermo, in particolare, quanto disposto in via generale in tema di protezione delle libertà e della dignità della persona nell’ambiente di lavoro, in tema di pari opportunità, di valorizzazione delle differenze di genere e di libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifica.
  2. Finalità principale di tutta l’attività che si svolge nell’Università Carlo Cattaneo – LIUC è la crescita culturale e professionale di tutta la comunità universitaria, la formazione degli studenti che frequentano le attività da essa organizzate, l’incremento della conoscenza nel campo delle ricerche condotte, individualmente o collettivamente, dai membri della comunità accademica e il contributo allo sviluppo della comunità economica del territorio di riferimento dell’Università.
    In questo contesto, l’attività didattica – il cui scopo è dare allo studente una formazione che gli consenta di proseguire la preparazione lungo tutto l’arco della sua vita – è collegato all’attività di ricerca. Pertanto in linea generale l’esercizio del ruolo docente deve essere dedicato sia alla didattica sia alla ricerca.
  3. Gli organi responsabili delle strutture nelle quali l’Università si articola curano con particolare attenzione la preparazione e l’attuazione delle attività didattiche e sostengono lo svolgimento delle attività di ricerca e delle attività connesse allo sviluppo della comunità economica del territorio condotte dai docenti, collaborando con essi per il migliore risultato dell’attività universitaria complessivamente considerata.
  4. Per i dipendenti di gestione che lavorano nell’Università, il codice costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati nelle leggi e nel regolamento del personale.

Articolo 3

Destinatari delle norme del codice etico

Il presente codice opera nei confronti di tutti coloro che studiano e lavorano all’Università a qualsiasi titolo (studenti, personale docente e di gestione, titolari di borse di studio italiani e stranieri, visitatori o ospiti autorizzati, stagiste/i, titolari di assegno o di contratto, personale in outsourcing, collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, dottorande/i e post dottorande/i, specializzande/i, tirocinanti e laureate/i, frequentatori, ecc.). Essi sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità e solidarietà, enunciati in questo codice, anteponendo il superiore interesse della comunità stessa a quello personale.

Articolo 4

Parità di trattamento e valorizzazione del merito

  1. Fra le attività condizionate al rispetto dei fondamentali valori menzionati all’art. 2, è di primaria importanza, nella vita dell’Università, la più rigorosa osservanza dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di discriminazioni e lo sviluppo dell’eguaglianza. Presentano particolare gravità le discriminazioni determinate da abuso della posizione accademica o gerarchica.
  2. Dato che il merito individuale costituisce il principale titolo di valutazione delle attività istituzionali della comunità universitaria, non costituiscono discriminazioni vietate le disparità di trattamento giustificate da valutazioni oggettive relative al rendimento conseguito nelle attività specificamente proprie di ciascun docente, studente o dipendente di gestione.
  3. Le singole articolazioni interne dell’Università e le commissioni giudicatrici di concorsi, di esami o di altre procedure simili sono tenute al rispetto di criteri di valutazione fondati sul merito.
  4. Sono censurabili le azioni di chi – anche non facendo parte della commissione giudicatrice, o la cui attività influisca su decisioni anche estranee all’Università – si adoperi per favorire ingiustamente un candidato non meritevole.
  5. Le violazioni delle norme di legge riguardanti i casi di mobbing e simili, devono essere valutate, oltre che ai fini dell’applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme stesse, al fine di evitare che ne derivino pregiudizi alla prosecuzione degli studi e/o della carriera della persona che ne è stata vittima.

Articolo 5

Doveri dei destinatari del codice

  1. Nel pieno rispetto della libertà della ricerca scientifica e dell’insegnamento spettante a tutti i destinatari del codice, in proporzione ai rispettivi ruoli, e del diritto allo studio spettante a tutti coloro che cercano nell’Università una più compiuta formazione, tutti debbono svolgere i propri compiti uniformandosi ai principi di lealtà e di rispetto reciproco.
  2. In particolare, i docenti dell’Università sono tenuti a svolgere le attività didattiche e di ricerca conformandosi alle norme nazionali e di autonomia che li riguardano.
  3. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività didattiche previste dal proprio percorso formativo, collaborandovi attivamente ed attenendosi a comportamenti corretti.
  4. Tutti i destinatari del codice sono tenuti a non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell’Università e a non assumere incarichi professionali, che contrastino con tali interessi e con la normativa in materia.
  5. Essi debbono altresì rendere nota al responsabile della struttura di afferenza, le situazioni di conflitto di interesse anche solo potenzialmente loro riferibili.
  6. Essi sono inoltre tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o che costituisca indebita interferenza dell’esercizio di funzioni o compiti altrui.

Articolo 6

Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

  1. Fra i valori fondamentali menzionati all’art. 2, per i destinatari di questo documento presentano inoltre particolare rilievo quelli collegati all’esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, individuale o collaborativa.
  2. L’Università si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi come necessario presupposto allo studio.

 


Deontologia e norme di comportamento

Articolo 7

Rispetto della persona

  1. La dignità della persona deve essere sempre garantita in ogni tipo di interazione, assicurando uguale considerazione e rispetto. Tutti i membri e gli interlocutori dell’Università devono essere trattati con cortesia, rispetto, lealtà e correttezza.
  2. I membri dell’Università si impegnano a creare un ambiente sereno, privo di ogni forma di maltrattamento, vessazione e mobbing.
  3. È altresì vietato qualsiasi maltrattamento e/o vessazione subita da ogni singolo membro dell’Università esercitata sotto forma di intimidazione, minaccia, umiliazione, ridicolizzazione, offesa, insulto, abuso, comportamento iniquo, commento offensivo, critica immotivata.
  4. Comportamenti che possono apparire inoffensivi presi singolarmente costituiscono maltrattamento o vessazione se ripetuti in uno specifico contesto, ad esempio nelle relazioni docente-studente, professore-ricercatore, manager-impiegato. Il maltrattamento e le vessazioni sono inaccettabili anche se non intenzionali.
  5. I membri dell’Università che ne hanno la responsabilità devono adottare opportuni provvedimenti per prevenire in modo efficace ed efficiente maltrattamenti e vessazioni  nonché applicando le opportune sanzioni  ai responsabili.

Articolo 8

Prassi discriminatorie

  1. Tutti i membri dell’Università hanno diritto di essere trattati con eguale rispetto e considerazione, e di non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età, nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.
  2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga.
  3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
  4. L’Università rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere nei confronti di un membro dell’Ateneo da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da parte di altri colleghi, che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero tali da comprometterne salute, professionalità, esistenza o dignità.
  5. L’Università rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
  6. È compito dell’Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 9

Molestie sessuali

  1. L’Università considera le molestie di natura sessuale lesive della libertà, dignità e inviolabilità della persona cui sono rivolte. Pone, pertanto, in essere tutte le azioni necessarie alla prevenzione e repressione.
  2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato sia esso fisico, verbale o non verbale, avente connotazione sessuale.
  3. A titolo esemplificativo, possono essere considerate molestie sessuali:
  4. Le richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale;
  5. Comportamenti inappropriati e offensivi tesi a ottenere contatti fisici non desiderati;
  6. L’adozione di criteri sessisti nelle relazioni interpersonali.
  7. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali correlate alla promessa di benefici di qualsiasi natura la cui connessione rientra nella disponibilità del molestatore.
  8. I testimoni che non intervengono in difesa della vittima di molestie sessuali e morali possono essere considerati corresponsabili.
  9. Tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nei casi di molestie o abusi sessuali sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza.
  10. La persona che ha subito molestie o abusi ha diritto di chiedere l’omissione dei propri dati anagrafici sui documenti eventualmente oggetto di pubblicazione.
  11. Coloro che hanno la direzione di strutture, uffici e in generale posizioni di responsabilità hanno il dovere di vigilare e prevenire il verificarsi di molestie sessuali; essi devono altresì fornire il proprio sostegno alla persona molestata garantendo la riservatezza.

Articolo 10

Deontologia studentesca e illeciti disciplinari

Durante il corso dei loro studi gli studenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell’Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.

Agli studenti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell’ Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo.

La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.

Resta salva l’adozione da parte dell’Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

A titolo esemplificativo costituiscono illeciti disciplinari i seguenti fatti/comportamenti:
a)  comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell’Ateneo, quando non assumano particolare gravità in relazione all’offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
b)  comportamenti non rispettosi delle attività, dell’ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature dell’Ateneo dedicati alla didattica, allo studio e alla ricerca, che determino un danno materiale all’Ateneo stesso;
c)  durante le prove scritte d’esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazione con l’esterno.
d)  plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato e in genere di elaborati scritti a conclusione del corso di studi;
e)  manipolazione e falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri;
f)  qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.

Articolo 11

Deontologia dei  dipendenti di gestione

  1. Il dipendente di gestione deve adempiere ai propri compiti con impegno e responsabilità e rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel regolamento del personale.
  2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra le varie componenti della comunità universitaria.
  3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
    a) collaborare con diligenza osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dai superiori;
    b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
    d) nei rapporti con le altre componenti della comunità universitaria, fornire tutte le informazioni cui esse abbiano diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa;
    e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
    f) durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
    g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio;
    h) eseguire gli ordini inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
    i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
    l) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
    m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Università e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico.

Articolo 12

Deontologia e doveri fondamentali dei docenti

I docenti dell’Università devono:
a) Svolgere con regolarità e negli orari previsti attività didattica, di orientamento, di tutorato ed in generale di supporto diretto agli studenti per un minimo di ore annuali stabilito dalla legge e con le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo.
b) Contribuire al prestigio dell’Università svolgendo in modo continuativo adeguate attività di ricerca scientifica, ove necessario nell’ambito delle strutture previste dallo statuto, e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico, e trasmettere i relativi risultati agli studenti nelle forme e nei modi ritenuti dal docente stesso più opportuni, in armonia con la programmazione didattica dei corsi di studio. Le attività di ricerca scientifica dovranno essere commisurate al tempo disponibile in relazione alla propria posizione di docente a tempo pieno o definito per la parte non dedicata alle attività didattiche e di servizio agli studenti previste dalle norme in vigore. Le attività di contributo allo sviluppo della comunità economica del territorio di riferimento dell’Università vengono assimilate alle attività di ricerca scientifica ai fini della valutazione complessiva sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio accademico ed approvati dal Consiglio di amministrazione.
c) Partecipare attivamente alla gestione dell’ateneo con presenza assidua alle riunioni degli organi accademici collegiali con obbligo di motivare eventuali assenze.

Le inadempienze didattiche o i risultati negativi delle verifiche sulla produttività scientifica, così come l’assenza ingiustificata e protratta dalle riunioni comportano  violazione del presente codice.

Per i collaboratori didattici, ivi compresi i docenti a contratto, ed i collaboratori di ricerca si applica quanto previsto dal relativo contratto stipulato e le norme generali del codice etico.

Articolo 13

Libertà accademica

Nell’esercizio della libertà accademica i membri dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile e attenta all’eticità delle ricerche condotte.

Articolo 14

Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

  1. L’Università, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati delle ricerche condotte debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera. Pertanto, i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.
  2. L’Università è impegnata nella promozione del paradigma dell’accesso aperto mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Articolo 15

Proprietà intellettuale e plagio

  1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
  2. La collaborazione svolta dai singoli, anche ove non si concreti nella realizzazione di un’opera collettiva, deve essere segnalata opportunamente nelle forme d’uso, oltre che nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Del pari devono essere segnalati i finanziamenti ottenuti per la preparazione e pubblicazione delle singole opere.
  3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando a quale collaboratore, anche studente, sono riferibili le singole parti. Nel  novero dei coautori non devono essere incluse persone che non hanno apportato alcun contributo.
  4. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell’omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l’effetto di una condotta non diligente.

Articolo 16

Responsabilità dei coordinatori dei gruppi di ricerca

Nell’ambito di ciascun gruppo di ricerca è compito del coordinatore:
a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Articolo 17

Conflitto di interessi

  1. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un membro dell’Università contrasta realmente o potenzialmente con l’interesse, non solo economico, dell’Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
  2. L’interesse privato, di natura non solo economica, può ad esempio riguardare:
    a) l’interesse immediato della persona in quanto membro dell’Università;
    b) l’interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell’Università intrattenga rapporti economici, professionali o di consulenza;
    c) l’interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell’Università abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria;
    d) l’interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell’Università.
  3. Il membro dell’Università che, partecipando ad una decisione collegiale, si trova in conflitto di interessi deve astenersi dal deliberare.

Articolo 18

Favoritismo

  1. L’Università si oppone fermamente ad ogni forma di favoritismo in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l’onestà, l’integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l’equità, l’imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell’Università di astenersi da tale costume.
  2. Ricorre favoritismo quando un docente o un membro del personale di gestione, direttamente o indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – l’accesso e lo sviluppo della carriera (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, contratti anche a tempo determinato)  nei confronti di propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità o con l’interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell’avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera.
  3. L’accertamento dei casi di favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Articolo 19

Esami

  1. Nello svolgimento degli esami, che devono essere sostenuti sempre pubblicamente e con la commissione nella composizione prevista dai regolamenti specifici, gli esaminatori dovranno aver cura di rispettare la personalità e la sensibilità degli esaminandi cercando di metterli sempre nelle migliori condizioni per poter sostenere le prove. È dovere degli esaminandi attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d’esame.
  2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento ed il superamento degli esami di profitto all’acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.
  3. Ricade nella violazione dell’art. 14 il docente che, per propria iniziativa o su pressioni altrui, favorisce l’esito positivo negli esami di uno studente non meritevole.

Articolo 20

Abuso della propria posizione

  1. A nessun membro dell’Università è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell’autorevolezza della propria posizione accademica ovvero del fatto di ricoprire uffici o incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali od al fine di forzare altri membri dell’Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono. Analogamente non è consentito abusare della propria posizione nei confronti degli studenti.
  2. L’abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell’Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente codice etico.

Articolo 21

Doni e benefici

Tutti i membri dell’Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici che per la loro entità possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Articolo 22

Uso del nome dell’Università

  1. A nessun membro dell’Università è consentito:
    a) utilizzare impropriamente il logo e il nome dell’Università;
    b) utilizzare la reputazione dell’Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.
    L’indicazione della propria posizione nell’Ateneo è invece obbligatoria per il personale docente che procede alla pubblicazione di opere o scritti rivolti al pubblico.

Articolo 23

Uso delle risorse dell’Università

  1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono usare le risorse dell’Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente.
  2. A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell’istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell’Università per fini di natura personale.

Articolo 24

Rispetto della riservatezza

  1. Tutti i membri dell’Università sono tenuti a:
    a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l’Università detiene informazioni protette;
    b) non rivelare dati o informazioni di cui siano venuti a conoscenza in relazione alla partecipazione ad organi dell’Università.

Articolo 25

Trasparenza e motivazione delle decisioni

L’Università salvaguarda e promuove la trasparenza degli atti sia amministrativi che più propriamente di governo, in particolare assicurando una tempestiva informazione che metta tutti gli interessati in grado di valutare preventivamente i provvedimenti che si vogliono mettere in atto e, dove è loro attribuito, di decidere con piena cognizione di causa.

I membri dell’Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell’Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

 


TITOLO III – Disposizioni attuative

Articolo 26

Osservanza del codice etico

  1. In conformità a quanto precedentemente disposto, è dovere dei professori, dei ricercatori, del personale di gestione, degli studenti e di ogni altro membro della comunità accademica:
    a) prendere visione del presente codice;
    b) adeguarsi agli standard di condotta richiamati nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
    c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.
  2. In caso di inosservanza il Rettore provvede a richiamare i responsabili per quanto riguarda gli studenti ed i docenti ed il Direttore Generale provvede a richiamare i responsabili per quanto riguarda il personale di gestione. Essi assumono anche iniziative o provvedimenti specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice.
  3. Nel caso in cui si sia in presenza di situazioni che configurino anche illeciti disciplinari per violazione dei principi deontologici del presente codice, di regolamenti universitari o per violazione di legge si procede ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 27

Violazioni degli studenti

  1. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari degli studenti per i fatti di cui agli articoli precedenti che li riguardino sono:
    a)  la censura verbale;
    b)  la censura scritta con inserimento della sanzione nel fascicolo dello studente;
    c)   l’inibizione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, dall’accesso ai servizi universitari, quali i servizi bibliotecari e telematici, alle sale studio, ai laboratori o ad altri spazi di servizio laddove la violazione sia avvenuta in occasione o in relazione alla fruizione dei servizi stessi o all’utilizzo delle attrezzature;
    d)  l’interdizione da una o più attività formative, compreso il tirocinio, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di sei mesi;
    e)  l’interdizione dal sostenimento di prove d’esame e in genere di verifica del profitto, da un minimo di un appello ad un massimo di 3 appelli.
  2. Nel caso di illeciti disciplinari di particolare gravità:
    a) non applicazione dei bonus sul punteggio finale del corso di studi di appartenenza, eventualmente spettanti;
    b) non applicazione per uno o più anni accademici delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca stabilite dall’Ateneo, eventualmente spettanti all’interessato;
    c) sospensione dall’Ateneo da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con perdita delle sessioni d’esame e, cumulativamente, applicazione di una o di entrambe le sanzioni di cui ai precedenti punti  a) e b);
    d)    relativamente ai corsi singoli, ai corsi di perfezionamento, ai Master universitari e altri corsi istituzionali quali corsi estivi o corsi di recupero, l’espulsione dal corso di studi, senza rimborso delle tasse di iscrizione già versate.
  3. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell’eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti disciplinari a carico dell’interessato.
  4. Nei casi in cui l’illecito disciplinare sia immediatamente rilevato e risulti inequivocabilmente imputabile ad uno o a più studenti e sussistano le ragioni anche di opportunità per un’immediata azione cautelare, il soggetto istituzionale responsabile (docente responsabile di attività formativa, docente responsabile di struttura didattica e ricerca, dirigente o funzionario responsabile di servizi tecnici, amministrativi e telematici) può immediatamente disporre, nelle more del procedimento disciplinare, la misura dell’inibizione da specifiche attività formative, compresa quella di tirocinio e di sostenimento dell’esame di profitto, da attività di ricerca e dalla fruizione dei servizi bibliotecari e telematici di Ateneo e in genere dai servizi connessi alla didattica e alla ricerca. Di tale misura ne dà tempestiva comunicazione ai titolari della potestà disciplinare. La misura cautelare non può in ogni caso avere durata superiore ai 30 giorni.

Articolo 28

Violazioni dei docenti, dei ricercatori,degli assegnisti, dei borsisti e dei collaboratori didattici e di ricerca

  1. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari dei docenti, dei ricercatori, degli assegnasti e dei collaboratori didattici, ivi compresi i docenti a contratto, e di ricerca  per i fatti di cui agli articoli precedenti che li riguardino sono:
    a) censura verbale;
    b) censura scritta da inserire nel fascicolo personale;
    c) sospensione per uno o più anni accademici dalla possibilità di ricevere autorizzazioni a svolgere attività esterna all’Università ai sensi dell’apposito regolamento e dalla autorizzazione a godere di anni sabbatici;
    d) sospensione dalla carica accademica o dall’incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
    e) decadenza dalla carica accademica o dall’incarico di responsabilità ricoperto;
    f) impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni;
    g) sospensione per il massimo di tre anni dall’accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell’Ateneo.
  2. In forza del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 integrato dalle norme previste dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, sono inoltre applicabili ai docenti universitari ed ai ricercatori:
    1) la censura;
    2) la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
    3) la revocazione;
    4) la destituzione;
  3. La censura si applica per mancanza ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta che non costruisce grave insubordinazione o che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore. Essa è costituita da un richiamo verbale di cui va data contezza in apposito verbale a cura del Rettore o in una dichiarazione scritta di biasimo rilasciata dal Rettore.
  4. Le sanzioni previste dai numeri da 2) a 4) si applicano rispettivamente per:
  5. grave insubordinazione;
  6. abituale mancanza ai doveri d’ufficio;
  7. abituale irregolarità di condotta;
  8. atti, in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore.
  9. Per quanto riguarda i docenti a contratto, gli assegnasti, i borsisti ed i collaboratori didattici e di ricerca si applicano in caso di violazioni del contenuto del contratto o delle norme generali del codice etico:
  10. la sospensione o la risoluzione del contratto;
  11. la sospensione dell’assegno e della borsa;
  12. la sospensione o la risoluzione del/dei contratti di collaborazione alla docenza o alla ricerca.
  13. La graduazione della misura tiene conto della gravità dei fatti contestati e della eventuale reiterazione delle violazioni.
  14. Le misure sanzionatorie si applicano con la procedura prevista dallo statuto e dai regolamenti applicativi dello stesso.

Articolo 29

Violazioni del personale di gestione

I comportamenti sanzionati sono quelli previsti dal regolamento del personale vigente e dalle norme di legge in materia di lavoro e le relative sanzioni sono irrogate secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti applicativi dello stesso.

Articolo 30

Procedura

Il Rettore provvede direttamente all’irrogazione della sanzione nei confronti del personale docente, dei ricercatori, degli assegnisti e dei collaboratori didattici, ivi compresi i docenti a contratto, e di ricerca e degli studenti nel caso in cui sia prevista la sola censura.
Negli altri casi avvia tempestivamente il procedimento disciplinare inviando gli atti al Collegio di disciplina che opera sulla base del suo regolamento di funzionamento.
Il Direttore Generale provvede agli atti di sua competenza nei confronti del personale di gestione a norma dello statuto.
Ove la violazione riguardi il Rettore o il Direttore Generale provvede il Comitato Esecutivo dell’Università.

Articolo 31

Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina ha la composizione prevista dal proprio regolamento di funzionamento ed opera con le procedure previste dal regolamento stesso approvato a norma di statuto.

Articolo 32

Approvazione e pubblicità di questo codice

  1.  Il presente codice è approvato dal Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Presidente, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell’Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  2. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione.
  3. L’Università si impegna a:
    a) dare ampia pubblicità al presente Codice nei confronti dei soggetti interessati; all’atto dell’assunzione ne verrà consegnata copia alle/ai dipendenti, che sottoscriveranno l’impegno a rispettarlo; alle/agli studenti il Codice verrà consegnato al momento dell’immatricolazione; ai collaboratori didattici, ivi compresi i docenti a contratto ed ai collaboratori di ricerca verrà consegnato al momento della stipula del contratto con sottoscrizione dell’impegno a rispettarlo. A coloro che già collaborano con l’Università verrà sollecitamente consegnata una comunicazione contenente l’indicazione dell’indirizzo del sito web ove è possibile consultare il Codice etico con richiesta di sottoscrive l’obbligo di consultazione dello stesso e l’impegno a rispettarlo.
    b) garantire la massima diffusione del presente Codice, anche attraverso l’affissione in tutti i luoghi opportuni.
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